I presupposti dell’azione revocatoria in ipotesi di credito anteriore

I presupposti dell’azione revocatoria in ipotesi di credito anteriore
25 Giugno 2018: I presupposti dell’azione revocatoria in ipotesi di credito anteriore 25 Giugno 2018

Con una recente pronuncia la Cassazione civile ha confermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo” (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 1.06.2018, n. 14081).

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia aveva dichiarato inefficaci, nei confronti del creditore appellante, gli atti dispositivi (compravendite) con i quali il debitore aveva ceduto a terzi (suoi parenti) taluni beni immobili.

Nonostante le anzidette compravendite “risalissero al doveroso adempimento degli obblighi assunti dal P con la precedente stipulazione di un contratto preliminare”, la Corte d’appello aveva comunque accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria.

Contro tale sentenza il debitore ed i suoi familiari (terzi acquirenti) avevano proposto ricorso per cassazione.

Questo è stato rigettato dalla Corte, in quanto era stato “inequivocabilmente attestato come i crediti azionati in sede revocatoria dal S. fossero incontestabilmente sorti nell’anno 2003 e, pertanto, in epoca anteriore alla stessa stipulazione del contratto preliminare di compravendita del gennaio del 2004”.

Conseguentemente la Corte d’appello “aveva espressamente affermato come la consapevolezza delle terze acquirenti delle terze acquirenti in ordine al pregiudizio patrimoniale arrecato dagli atti dispositivi compiuti dal P. dovesse ritenersi comprovata dalla circostanza delle pluralità dei beni trasferiti e del rapporto di parentela esistente tra il disponente e le stesse terze acquirenti”.

La Corte di cassazione ha quindi confermato l’ormai consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di azione recovatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per il suo esercizio è la “conoscenza che il debitore abbia pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomulata a quella del debitore, e può essere comprovata tramite presunzioni”, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.

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